Capo IX

Art. 100

In vigore dal 17 giu 1923
Il personale di servizio dei licei ginnasi è a carico dello Stato, quello degli Istituti magistrali, dei licei femminili e delle scuole complementari a carico dei Comuni, quello dei licei scientifici o degli Istituti tecnici a carico delle Provincie. In deroga al precedente comma è a carico dei Comuni il personale di servizio dei licei-ginnasi della Sicilia, a carico dello Stato quello delle scuole complementari e degli Istituti magistrali della Basilicata e della Sardegna, degli Istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-100

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Art. 100 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo