Capo X
Art. 104
In vigore dal 17 giu 1923
Per la costruzione o il restauro degli edilizi scolastici gli Enti obbligati a termini dell'articolo precedente sono ammessi a godere dei maggiori benefici accordati dallo Stato ai Comuni per la costruzione degli edifici destinati alle scuole elementari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-104