Art. 104
Capo X

Art. 104

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In vigore dal 17 giu 1923
Per la costruzione o il restauro degli edilizi scolastici gli Enti obbligati a termini dell'articolo precedente sono ammessi a godere dei maggiori benefici accordati dallo Stato ai Comuni per la costruzione degli edifici destinati alle scuole elementari.
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