Titolo IICapo I

Art. 119

In vigore dal 17 giu 1923
I convitti nazionali sono Istituti pubblici con piena personalità giuridica. Essi sono sottoposti alla tutela della Giunta per l'istruzione media e all'alta vigilanza del Ministero dell'istruzione. Al personale direttivo, educativo e contabile, di ruolo, provvede lo Stato: ad ogni altra spesa i convitti nazionali provvedono con le rendite del proprio patrimonio e con le rette dei convittori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-119

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 119 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo