Titolo IICapo I

Art. 124

In vigore dal 17 giu 1923
I Convitti nazionali potranno richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura erariale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-124

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Art. 124 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo