Titolo II›Capo I
Art. 124
In vigore dal 17 giu 1923
I Convitti nazionali potranno richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura erariale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-124