Titolo II›Capo I
Art. 125
In vigore dal 17 giu 1923
Il Consiglio d'amministrazione dei convitti nazionali, può essere sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per legge, persista a violarli. In caso di scioglimento l'amministrazione affidata ad un commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico del Convitto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-125