Titolo II›Capo I
Art. 120
In vigore dal 17 giu 1923
I convitti nazionali non sono tenuti a corrispondere allo Stato alcun contributo per gli stipendi del personale delle scuole medie governative, per classi aggiunte delle scuole stesse e per gli stipendi dei funzionari dei convitti medesimi.
I convitti nazionali di Genova, Novara, Torino e Voghera hanno, con esenzione da qualsiasi tassa, il libero uso dei fabbricati ad essi assegnati col decreto Luogotenenziale 25 agosto 1848, n. 777, e col R. decreto 4 ottobre 1848, n. 819.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-120