Titolo IICapo I

Art. 123

In vigore dal 17 giu 1923
Pei contratti che non eccedano il valore di lire tre mila, il Consiglio di amministrazione potrà, previa autorizzazione della Giunta per l'istruzione media e per giustificati motivi, adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata. Per le forniture dei generi alimentari, e per i bisogni immediati dell'istituto, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare che si provveda anche ad economia. Alla fine dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il conto consuntivo. I componenti il Consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dei danni economici ad esso arrecati in seguito a inosservanza delle leggi, e dei regolamenti con dolo o grave colpa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-123

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Art. 123 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo