Titolo II›Capo I
Art. 119
140 / 146In vigore dal 17 giu 1923
I convitti nazionali sono Istituti pubblici con piena personalità giuridica.
Essi sono sottoposti alla tutela della Giunta per l'istruzione media e all'alta vigilanza del Ministero dell'istruzione.
Al personale direttivo, educativo e contabile, di ruolo, provvede lo Stato: ad ogni altra spesa i convitti nazionali provvedono con le rendite del proprio patrimonio e con le rette dei convittori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-119