Capo II

Art. 134

In vigore dal 17 giu 1923
In ciascun Convitto nazionale verranno assunti in servizio, senza diritto a stabilità, istitutori assistenti, nel numero ritenuto necessario da ciascun Consiglio di amministrazione. Per la nomina ai posti di istitutore assistente sarà data la preferenza a coloro che risultino inscritti alla Facoltà di lettere e di filosofia delle Regie Università e degli Istituti superiori. Agli istitutori assistenti verrà corrisposta una retribuzione annua non inferiore a lire duemila, oltre il vitto e l'alloggio, a carico del bilancio del Convitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-134

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Art. 134 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo