Capo III
Art. 138
In vigore dal 17 giu 1923
Ai Convitti nazionali sono ammessi fanciulli di età non inferiore ai sei anni e non superiore ai dodici.
Il regolamento stabilirà le norme e le modalità per l'ammissione e le speciali condizioni per la dispensa del limite medesimo di età.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-138