Capo III

Art. 138

In vigore dal 17 giu 1923
Ai Convitti nazionali sono ammessi fanciulli di età non inferiore ai sei anni e non superiore ai dodici. Il regolamento stabilirà le norme e le modalità per l'ammissione e le speciali condizioni per la dispensa del limite medesimo di età.
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Art. 138 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo