Capo III
Art. 140
In vigore dal 17 giu 1923
La misura della retta annuale dei convittori è fissata dal Consiglio d'amministrazione ed approvata dall'autorità tutoria sede di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-140