Capo III

Art. 145

In vigore dal 17 giu 1923
Sono abrogate le leggi 12 luglio 1896, n. 293; 8 aprile 1906, n. 141; 8 aprile 1906, n. 142; 16 luglio 1914, n. 679; 22 dicembre 1921, n. 2057; fatta eccezione per le norme relative alla sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore in quanto non siano in contrasto col presente decreto. È, inoltre, abrogata qualunque altra disposizione contraria al presente decreto.
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Art. 145 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo