Capo III

Art. 144

In vigore dal 17 giu 1923
Saranno applicate, con effetto dal 1° ottobre 1923, le norme riguardanti lo stato economico dei presidi e dei professori; i ruoli organici del personale; il conferimento delle supplenze o degli incarichi; l'ordinamento degli Istituti; l'incompatibilità di altro ufficio con quello di preside o di professore; i congedi e le aspettative per ragioni di famiglia. Saranno applicate invece con l'anno scolastico 1923-924 le norme relative agli esami ed all'esonero dei presidi dall'insegnamento e la tabella delle tasse scolastiche; e col 1° gennaio 1924 la norma di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-144

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