Capo III

Art. 141

In vigore dal 17 giu 1923
All'educazione fisica dei convittori provvede ciascun convitto con propri insegnanti. Inoltre in ciascun convitto sarà svolto, secondo norme fissate dal regolamento, un corso di istruzione premilitare, su programma stabilito dal Ministero della guerra, per i convittori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I convittori, che abbiano frequentato il prescritto biennio, e superati i relativi esami, conseguiranno un brevetto di compiuta istruzione premilitare e godranno dei vantaggi ad esso inerenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-141

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