Capo II

Art. 137

In vigore dal 17 giu 1923
Ai funzionari di ruolo dei Convitti nazionali sono applicabili le norme relative allo stato giuridico degli impiegati civili. Le norme per l'assunzione in servizio ed il licenziamento degli istitutori assistenti e per le punizioni a loro carico saranno stabilite dal regolamento, il quale disciplinerà anche il trattamento del personale per gli insegnamenti interni e per il personale subalterno proprio a ciascun Convitto.
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