Capo III
Art. 142
In vigore dal 17 giu 1923
Il Ministro dell'istruzione è autorizzato ad apportare all'ordinamento interno degli Istituti delle nuove Provincie quelle variazioni che siano rese necessarie dalla diversità della lingua di insegnamento, senza, peraltro, modificare nè il numero delle cattedre di ciascun Istituto, nè gli stipendi dei professori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-142