Capo VIII
Art. 78 In vigore dal 21 mag 1927 Copia link Testo vigente Testo annotatoGli esami hanno inizio dopo il 15 giugno, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento.
Le prove previste dall' art. 83 hanno luogo normalmente nella seconda quindicina di settembre.
Storico versioni· 1 modificazione PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-78
Norme richiamate in questo articolo Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 17/06/1923 al 20/05/1927 · R.D. 5 maggio 1927, n. 740: ha disposto con l'art. 1, comma 1 la modifica dell'art. 78 e l'introduzione di un nuovo comma in fine all'art. 78. Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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