Capo VIII

Art. 76

In vigore dal 17 giu 1923
Alle classi, per le quali non è prescritto l'esame di ammis sione, gli alunni delle scuole Regie o pareggiate accedono per promozione dalla classe immediatamente inferiore, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni, salvo il disposto dell': gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna, accedono per esame di idoneità, al quale possono presentarsi purchè abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola dello stesso grado di quella a cui aspirano, tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-76

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Art. 76 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo