Capo VIII

Art. 81

In vigore dal 17 giu 1923
Per ottenere l'ammissione, l'idoneità, la licenza, l'abilitazione e la maturità è necessario aver conseguito nel relativo esame voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o in ciascun gruppo di materie affini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-81

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Art. 81 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo