Capo VIII

Art. 72

In vigore dal 17 giu 1923
Un esame unico di ammissione dà accesso indistintamente al ginnasio, al corso inferiore dell'Istituto tecnico, ed al corso inferiore dell'Istituto magistrale; un diverso esame di ammissione dà accesso alla scuola complementare. Agli esami di cui al precedente comma può presentarsi solo chi compia, nell'anno in corso, almeno il decimo anno di età.
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Art. 72 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo