Capo VII

Art. 68

In vigore dal 17 giu 1923
L'annessa tabella n. 13 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo femminile per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun insegnante di ruolo è tenuto ad insegnare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-68

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Art. 68 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo