Capo VI
Art. 64
In vigore dal 17 giu 1923
All'istituzione dei RR. licei scientifici può provvedersi con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-64