Art. 64
Capo VI

Art. 64

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In vigore dal 17 giu 1923
All'istituzione dei RR. licei scientifici può provvedersi con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-64