Capo VI
Art. 61
In vigore dal 17 giu 1923
Il liceo scientifico è di quattro anni.
Ogni liceo scientifico può avere fino a tre corsi.
È vietata la formazione dl classi aggiunte oltre ai corsi completi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-61