Capo VI

Art. 61

In vigore dal 17 giu 1923
Il liceo scientifico è di quattro anni. Ogni liceo scientifico può avere fino a tre corsi. È vietata la formazione dl classi aggiunte oltre ai corsi completi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-61

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