Capo V

Art. 59

In vigore dal 17 giu 1923
L'annessa tabella n. 11 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni Istituto magistrale per le varie discipline o gruppi di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 59 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo