Art. 59
Capo V

Art. 59

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In vigore dal 17 giu 1923
L'annessa tabella n. 11 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni Istituto magistrale per le varie discipline o gruppi di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-59