Capo V
Art. 57
In vigore dal 7 mag 1968
Ad ogni Istituto magistrale è annesso un Giardino d'infanzia o una Casa dei bambini.
Note all'articolo
- La L. 18 marzo 1968, n. 444 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "I giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono trasformati in scuole materne statali, a norma della presente legge".
- Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 08/01/1969, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-57