Capo V

Art. 56

In vigore dal 17 giu 1923
Ogni Istituto magistrale ha per i primi quattro anni due corsi completi di classi; per gli altri tre un solo corso. In non più di 40 Istituti può istituirsi un terzo corso completo nei primi quattro anni, un secondo corso completo negli altri tre. Nelle sedi in cui esista un liceo femminile è consentita la formazione di un quarto corso completo nelle prime quattro classi dell'Istituto magistrale e di un terzo corso completo per gli altri tre anni. È vietata l'istituzione di clessi aggiunte oltre i corsi completi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-56

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Art. 56 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo