Capo VII
Art. 66
In vigore dal 17 giu 1923
Il liceo femminile è di tre anni.
Ogni liceo femminile non può avere più di due corsi completi.
È vietata la formazione di classi aggiunte oltre i corsi completi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-66