Capo VII

Art. 66

In vigore dal 17 giu 1923
Il liceo femminile è di tre anni. Ogni liceo femminile non può avere più di due corsi completi. È vietata la formazione di classi aggiunte oltre i corsi completi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-66

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Art. 66 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo