Capo VIII
Art. 71
In vigore dal 17 giu 1923
Gli esami delle scuole medie sono di ammissione, idoneità, promozione, licenza, abilitazione e maturità.
Con esame di ammissione si accede alla prima classe delle scuole medie di primo e di secondo grado e alla quarta classe del ginnasio.
Con esame di idoneità accedono alle classi, per cui non è prescritto esame di ammissione, gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna.
Esami di promozione hanno luogo soltanto nel caso previsto dall'.
L'esame di licenza è sostenuto alla fine del corso di scuola complementare e di liceo femminile; nessun alunno può esserne esonerato.
L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici.
Mediante l'esame di maturità si accette alle Università e agli Istituti superiori, salvo gli Istituti superiori di Magistero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-71