Capo VIII

Art. 75

In vigore dal 17 giu 1923
L'intervallo fra due esami di ammissione o fra l'esame di ammissione alla scuola di secondo grado e quello di maturità o di licenza dal liceo femminile può essere abbreviato di un anno per ciascun grado di scuola se concorrano speciali condizioni di età o di profitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-75

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Art. 75 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo