Capo VIII
Art. 74
In vigore dal 17 giu 1923
Può presentarsi all'esame di maturità chi abbia conseguita l'ammissione a scuola di secondo grado tanti anni prima quanti ne occorrono in questa per il corso normale degli studi.
Chi compie nell'anno in corso i 23 anni di età può presentarsi all'esame di maturità senza aver sostenuto alcun esame di ammissione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-74