Art. 65
Capo VII

Art. 65

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In vigore dal 17 giu 1923
I licei femminili hanno per fine d'impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirano nè agli studi superiori nè al conseguimento di un diploma professionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-65