Art. 46
Capo IV

Art. 46

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In vigore dal 17 giu 1923
L'Istituto tecnico è di otto anni. I primi quattro anni costituiscono il corso inferiore, gli ultimi quattro il corso superiore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-46