Capo III
Art. 39
In vigore dal 17 giu 1923
L'istruzione classica ha per fine di preparare alle Università ed agli Istituti superiori.
È di due gradi: di primo grado nei ginnasi, di secondo nei licei.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-39