Art. 39
Capo III

Art. 39

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In vigore dal 17 giu 1923
L'istruzione classica ha per fine di preparare alle Università ed agli Istituti superiori. È di due gradi: di primo grado nei ginnasi, di secondo nei licei.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-39