Capo II
Art. 38
In vigore dal 17 giu 1923
L'annessa tabella n. 7, stabilisce per le varie discipline o gruppo di discipline del corso ordinario le cattedre di ruolo, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.
Per ciascuna disciplina o gruppo di discipline costituenti unico insegnamento si provvede alla istituzione di una o più cattedre di ruolo, oltre quella del corso ordinario, in base al numero complessivo delle ore d'insegnamento impartite per quella disciplina o gruppo di discipline nell'Istituto, da almeno un biennio, con le norme da stabilirsi nel regolamento, il quale sarà emanato su proposta del Ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-38