Titolo I›Capo I
Art. 31
In vigore dal 17 giu 1923
Per l'insegnamento nel Collegi militari il Ministero dell'istruzione mette a disposizione del Ministero della guerra i professori necessari aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli.
Tali professori possono essere scelti soltanto fra gli insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado di Istituti per i quali sono messi a disposizione.
Per tutta la durata dell'insegnamento presso i Collegi militari, i professori di cui ai precedenti commi continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-31