Titolo I›Capo I
Art. 24
In vigore dal 17 giu 1923
Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell' sono inflitte dai presidi o dai provveditori agli studi se si tratta di professori; dai provveditori agli studi se si tratta di presidi; la punizione di cui al n. 3 dal provveditore agli studi; tutte le punizioni, poi, dal Ministro che, per quelle indicate ai numeri 5, 6 e 7, dovrà udire il parere della Commissione indicata nell'.
Contro la punizione dì cui al n. 3, quando sia inflitta dal provveditore, è ammesso ricorso al Ministro, che decide, inteso il parere della Commissione di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-24