Titolo ICapo I

Art. 25

In vigore dal 17 giu 1923
I provveditori agli studi e i presidi potranno, in caso d'urgenza e per gravi motivi, interdire l'accesso alla scuola ai professori, salvo a riferirne immediatamente al Ministro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 25 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo