Titolo I›Capo I
Art. 25
In vigore dal 17 giu 1923
I provveditori agli studi e i presidi potranno, in caso d'urgenza e per gravi motivi, interdire l'accesso alla scuola ai professori, salvo a riferirne immediatamente al Ministro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-25