Titolo I›Capo I
Art. 22
In vigore dal 17 giu 1923
Ai professori e ai presidi possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:
1° l'ammonizione;
2° la censura;
3° la sospensione dallo stipendio fino ad un mese;
4° la sospensione dallo stipendio e dell'ufficio fino ad un mese;
5° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da oltre un mese ad un anno;
6° la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
7° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.
Il preside, al quale sia inflitta una punizione più grave che la censura, è restituito, senz'altro al ruolo a cui apparteneva all'atto della nomina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-22