Titolo ICapo I

Art. 22

In vigore dal 17 giu 1923
Ai professori e ai presidi possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1° l'ammonizione; 2° la censura; 3° la sospensione dallo stipendio fino ad un mese; 4° la sospensione dallo stipendio e dell'ufficio fino ad un mese; 5° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da oltre un mese ad un anno; 6° la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 7° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni. Il preside, al quale sia inflitta una punizione più grave che la censura, è restituito, senz'altro al ruolo a cui apparteneva all'atto della nomina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-22

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Art. 22 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo