Titolo I›Capo I
Art. 18
In vigore dal 17 giu 1923
Si fa luogo al trasferimento per ragioni di servizio di un professore o di un preside quando l'ulteriore sua permanenza nell'Istituto o nella sede possa recare pregiudizio alla scuola, o quando, trattandosi di un preside, la sua opera sia particolarmente necessaria altrove.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-18