Titolo I›Capo I
Art. 15
In vigore dal 17 giu 1923
Ai presidi è data, oltre lo stipendio, una speciale indennità di carica che varia a seconda della popolazione scolastica, come è stabilito nell'annessa tabella n. 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-15