Titolo ICapo I

Art. 10

In vigore dal 1 mag 1932
Il professore che abbia ottenuto due aumenti anticipati di stipendio per merito distinto entra a far parte del rispettivo Ruolo d'onore di cui all'annessa tabella n.3. con stipendio determinato in base alla propria anzianità, oltre l'indennità di studio. Il professore appartenente al ruolo d'onore, al quale sia inflitta una punizione più grave che la censura, sarà restituito al ruolo comune e vi avrà il posto e lo stipendio che avrebbe ottenuto se non ne fosse mai uscito.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 7 marzo 1932, n. 305 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono iscritti nel ruolo d'onore previsto dall'art. 10 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, i professori dei Regi istituti medi d'istruzione che abbiano ottenuto due aumenti anticipati di stipendio per merito e siano inoltre riconosciuti, a giudizio del Ministro per l'educazione nazionale, meritevoli di particolare distinzione per la loro opera di studiosi e di educatori e per speciali doti di carattere morale e patriottico". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il nuovo ruolo d'onore avra' vigore dal 16 settembre 1932 e vi saranno compresi anche gli insegnanti inclusi nell'attuale ruolo d'onore che posseggano i requisiti previsti nel precedente articolo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-10

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