Titolo I›Capo I
Art. 14
In vigore dal 17 giu 1923
I presidi dei licei-ginnasi, degli Istituti tecnici e degli Istituti magistrali sono dispensati dall'insegnamento.
Sono inoltre dispensati dall'insegnamento i presidi degli altri Istituti la cui popolazione scolastica sia da un biennio superiore ai 250 alunni.
Il preside con insegnamento ha per la sua disciplina lo stesso orario d'obbligo d'un professore.
Ai presidi è fatto divieto di insegnare in altri Istituti, di impartire lezioni private e di esercitare qualunque professione libera.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-14