Titolo ICapo I

Art. 20

In vigore dal 19 apr 1927
I professori ed i presidi sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono settanta anni. COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 17 MARZO 1927, N. 486.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-20

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