Titolo I›Capo I
Art. 20
In vigore dal 19 apr 1927
I professori ed i presidi sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono settanta anni.
COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 17 MARZO 1927, N. 486.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-20