Titolo I › Capo I
Art. 20 In vigore dal 19 apr 1927 Copia link Testo vigente Testo annotatoI professori ed i presidi sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono settanta anni.
COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 17 MARZO 1927, N. 486.
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