Titolo I›Capo I
Art. 2
In vigore dal 17 giu 1923
Nessuna nuova scuola media, eccettuata la scuola complementare, può essere istituita se non per legge, salvo il caso di trasformazioni o di regificazioni e salvo, per quanto riguarda gli Istituti magistrali, il disposto di cui all' del presente decreto, per i licei scientifici il disposto dell', e per i licei femminili il disposto dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-2