Titolo ICapo I

Art. 2

In vigore dal 17 giu 1923
Nessuna nuova scuola media, eccettuata la scuola complementare, può essere istituita se non per legge, salvo il caso di trasformazioni o di regificazioni e salvo, per quanto riguarda gli Istituti magistrali, il disposto di cui all' del presente decreto, per i licei scientifici il disposto dell', e per i licei femminili il disposto dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-2

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