Art. 16
Titolo ICapo I

Art. 16

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In vigore dal 17 giu 1923
Con l'ufficio di professore o di preside negli Istituti medi governativi è incompatibile qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di Enti morali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-16