Regolamento
Art. 8
In vigore dal 9 feb 1922
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Gli infermi di una delle malattie infettive, di cui all' , lettera a) e b) sono riammessi alla scuola su conforme parere scritto dall'Ufficiale sanitario, dopo la completa guarigione e l'esecuzione delle disinfezioni ordinate dall'Autorità sanitaria, e dopo trascorso il periodo di tempo che l'Ufficiale sanitario riterrà necessario a garantire l'assenza di ogni pericolo di diffusione della malattia, nei limiti fissati dalle istruzioni generali annesse al regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-8